Recupero sottotetti
Relativamente all’art. 2-bis, comma 1-quater, sulle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati per il recupero dei sottotetti, la circolare evidenzia che il tema in Campania è disciplinato oltre che dal TUE anche:
- dalla Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15;
- dalla Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 13 (art. 2, commi 6 e 7);
- dalla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, come modificata con Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 5 (art. 43 quater).
Pur essendo applicandosi integralmente il citato comma 1-quater, art. 2-bis, del TUE, la disciplina regionale vigente in Campania risulta più favorevole di quella nazionale e resta pienamente applicabile per espressa previsione.
Viene inoltre specificato che in Campania:
- gli interventi di recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia;
- nei Comuni con PSU approvato, è consentita la destinazione d’uso anche terziaria, turistico-recettiva o commerciale prevalente;
- nei Comuni senza PSU, il recupero è limitato alla destinazione abitativa.
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